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Saggio Grafico
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Saggio Grafico in ambito forense e relativi profili giuridici

Sommario

Cos’è un Saggio Grafico. 1

Cosa significa “disposizioni di un Saggio Grafico”. 2

Chi autorizza il Saggio Grafico e chi acquisisce il Saggio Grafico. 3

Aspetti procedurali per l’acquisizione di un Saggio Grafico in ambito grafologico. 4

 

 

Cos’è un Saggio Grafico

Nel campo della grafologia forense il termine “Saggio Grafico” indica una produzione manoscritta, raccolta secondo protocolli standardizzati, in modo che possa riflettere il più fedelmente possibile il gesto grafico abituale della persona che si sottopone alla redazione del Saggio Grafico, in modo da restituirne un’immagine autentica della scrittura del soggetto

Pertanto il Saggio Grafico deve essere redatto in assenza di interferenze ed in condizioni atte a garantire la naturalezza dell’espressione scrittoria.

Attraverso il Saggio Grafico il grafologo forense può procedere ad una valutazione oggettiva dei tratti grafici quali pressione, inclinazione, dimensione, spaziatura, ritmo e velocità, che costituiscono elementi che concorrono a delineare un unico profilo grafologico. In quanto il gesto grafico è un atto complesso e personale, che riflette le componenti neurofisiologiche di chi scrive.

Operativamente il Saggio Grafico consiste in un campione di scrittura manoscritta prodotto solitamente seguendo uno schema elaborato da uno grafologo forense strutturato sulla base di uno scritto di riferimento (firma/e o testo/i), in modo che si possa eseguire un’analisi approfondita delle caratteristiche grafiche proprie della persona scrivente.

Quindi il Saggio Grafico rappresenta un importante documento di riferimento mediante il quale il grafologo forense può condurre l’esame comparativo e impostare l’indagine relativa alle verifiche richieste.

Il Saggio Grafico risulta particolarmente rilevante nei casi in cui siano disponibili pochi scritti comparativi, in quanto consente di osservare e valutare in modo più ampio e dettagliato le caratteristiche peculiari sia della morfologia grafica sia delle dinamiche neurofisiologiche sottese alla scrittura in esame.

 

Elementi di procedure per l’acquisizione di un Saggio Grafico

L’acquisizione del Saggio Grafico, ossia la raccolta di scritture originali della persona interessata, è disciplinata da specifiche disposizioni normative e può avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell’autorità competente.

In ambito grafologico forense l’espressione “acquisizione di un Saggio Grafico” indica l’insieme delle norme, delle procedure e delle “buone pratiche” secondo le quali deve essere predisposto, redatto e raccolto il Saggio Grafico, che costituirà una parte fondamentale delle scritture di confronto necessarie per l’analisi e la verifica dell’autenticità o della paternità di una grafia oggetto di esame.

Il Saggio Grafico viene redatto dalla persona sottoposta ad accertamento, alla presenza del Consulente Tecnico d’Ufficio e dei Consulenti delle rispettive Parti in conformità del principio del contraddittorio articolo 101 c.p.c.. Le norme, le procedure e le “buone pratiche” rivestono un ruolo essenziale, in quanto assicurano che il materiale grafico raccolto sia attendibile, coerente e rappresentativo delle effettive caratteristiche della grafia della persona esaminata. Esse permettono inoltre di prevenire eventuali alterazioni, volontarie o involontarie, della grafia e di garantire che il Saggio Grafico sia idoneo allo svolgimento dell’attività del Consulente Tecnico di Ufficio.

 

Chi autorizza il Saggio Grafico e chi acquisisce il Saggio Grafico

Nell’ambito di un procedimento civile o penale l’autorità preposta ad autorizzare l’acquisizione del Saggio Grafico è di norma il Giudice, qualora egli ravvisi la necessità di ricorrere a una consulenza tecnica grafologica. Inoltre il Saggio Grafico può essere richiesto dal Consulente Tecnico d’Ufficio o dai rappresentanti delle Parti per integrare la documentazione comparativa, qualora essa non venga ritenuta sufficiente per la causa in esame. In tal caso è necessario che il soggetto interessato presenti istanza al Giudice.

Il Saggio Grafico non è specificatamente normato da specifici articoli dei Codici di procedura penale e civile; tuttavia, esso rientra nell’ambito delle perizie definite nei suddetti Codici.

Per quanto concerne il procedimento penale, la disciplina di riferimento in materia di perizie è contenuta negli artt. 220 ÷ 230 del Codice di Procedura Penale.

Nel procedimento civile sono di riferimento gli articoli 191. per la nomina del consulente tecnico e 217 per la comparazione delle scritture del Codice di Procedura Civile.

 

Aspetti procedurali per l’acquisizione di un Saggio Grafico in ambito grafologico

L’esecuzione di un Saggio Grafico deve avvenire in un’unica seduta. Prima di iniziare la redazione del Saggio Grafico il grafologo forense dovrà identificare tramite documento valido la persona che dovrà redigere il Saggio Grafico. Inoltre è necessario acquisire informazioni di base del soggetto scrivente quali: mano di scrittura, condizioni fisiche di rilievo, in particolare patologie che possano incidere sulla grafia. Infine il Saggio Grafico dovrà riportare: data, località e orario di inizio e termine della stesura.

Perché un Saggio Grafico sia esaustivo, il grafologo forense dovrà acquisire varie possibili modalità di scrittura del soggetto scrivente secondo un’opportuna sequenza:

  1. Scrittura spontanea, che ha lo scopo di permettere lo scioglimento della muscolatura dell’arto deputato alla scrittura e di acquisire le caratteristiche di una scrittura libera da condizionamenti; in questa fase allo scrivente viene richiesto di scrivere un breve elaborato a soggetto libero;
  2. Scrittura sotto dettatura, che ha lo scopo di mettere in evidenza alcune caratteristiche della scrittura sotto il condizionamento della voce e della velocità della dettatura, in tal modo lo scrivente, dovendo prestare attenzione alle parole del Consulente, è costretto ad un tipo di scrittura in cui sono presenti molti automatismi. Il testo dettato dovrebbe include parole, frasi, numeri che sono presenti nella scrittura in verifica. Inoltre per evitare possibili camuffamenti della scrittura è opportuno inserire sia parole con gruppi di lettere sia numeri con cifre simili a quelli in verifica.

Inoltre, nel caso in cui si è presenza soltanto di firma/e (p.e. moduli prestampati) il Saggio Grafico dovrà esser svolto in modo che il soggetto rediga la propria firma più volte e con diverse modalità scrittorie, p.e. variando la penna, la posizione del soggetto (p.e. seduto, in piedi), il tipo di foglio (con righe, senza righe, con format simile a quello in verifica).

Pertanto una corretta acquisizione del Saggio Grafico rappresenta un presupposto imprescindibile per ogni indagine grafologica di valore scientifico e forense. Il rispetto delle procedure indicate, unitamente all’osservanza dei principi deontologici, assicura l’affidabilità del documento e la correttezza e validità dei risultati interpretativi.

 

 

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